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Approfondimento

- Il procedimento del registro delle imprese

Il procedimento amministrativo del registro delle imprese è strutturato per ricevere le iscrizioni, le modificazioni e le cancellazioni delle imprese tramite la presentazione di domande da parte dei soggetti obbligati (o in determinati casi legittimati come il professionista incaricato) che, dopo aver superato determinati controlli formali e documentali (c.d. istruttoria), vengono pubblicate nel registro delle imprese. Il procedimento è espressamente previsto dal Regolamento di attuazione in materia di istituzione del registro imprese (D.P.R. n. 581/1995) e da successive normative di settore.

- I controlli (c.d. istruttoria)

L’Ufficio del registro delle imprese che riceve le pratiche le sottopone ad una serie di controlli, la cui istruttoria è espressamente contenuta nel sopra citato Regolamento (vedasi in particolare l’articolo 11 relativo al procedimento di iscrizione su domanda e l’articolo 14 relativo al procedimento di deposito).
L’esito del controllo si conclude in generale con l’evasione della pratica presentata che consiste nella iscrizione ed annotazione informatica nel registro delle imprese ossia nell’ “inserimento nella memoria dell’elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero di iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda” (articolo 11, comma 8, D.P.R. n. 581/1995).

Invece, se dall’istruttoria emergono irregolarità, incompletezze, imperfezioni l’Ufficio sospende la domanda/denuncia ai fini della sua regolarizzazione, comunicando all’utente i motivi di sospensione, concedendo un termine per la sanatoria della pratica, ove questa sia possibile. Se l’istanza viene regolarizzata il procedimento si conclude con l’evasione ovvero con l’iscrizione / annotazione dei dati contenuti nel modello di domanda all’interno dell’archivio del registro imprese.

Diversamente, se non risultano rimosse le imperfezioni segnalate, il procedimento si conclude con il rifiuto o rigetto motivato della domanda/denuncia presentata tramite adozione del provvedimento del Conservatore del registro delle imprese.

- La ComUnica

Dal 1° aprile 2010 con l’obbligo della “Comunicazione unica per la nascita dell’impresa” in breve detta anche ComUnica, istituita dall’articolo 9 D.L. 31/1/2007 n. 7, il procedimento amministrativo previsto per le iscrizioni e annotazioni nel Registro delle Imprese e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.) deve transitare attraverso la procedura ComUnica; così come le ricevute e gli atti amministrativi inerenti i procedimenti attivati attraverso questo sistema sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. Di conseguenza tutte le comunicazioni ufficiali relativi alla pratica, come il provvedimento di diniego del Conservatore, possono ora essere effettuate in modalità elettronica e trasmesse via PEC (posta elettronica certificata) in sostituzione alla vecchia modalità cartacea inoltrata ai soggetti interessati tramite posta raccomandata.

E’ essenziale evidenziare che, ai sensi della normativa istitutiva e regolamentare della ComUnica, nel modello ministeriale denominato “Comunicazione unica” è obbligatorio indicare la casella PEC corrispondente all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa quale “Domicilio Elettronico dell’impresa” (riquadro 5), ai fini dell’invio degli esiti delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione o provvedimento relativo al procedimento della pratica trasmessa (art. 8 D.P.C.M. 6 maggio 2009 – Regole tecniche per le modalità di presentazione).