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Camera di Commercio di Mantova
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Avviso per i conducenti che utilizzano mezzi dotati di tachigrafo digitale - Nuovo standard G2V2

Si informa che a decorrere dal 31 dicembre 2024 entra in vigore l'obbligo di dimostrare, nell'ambito dei controlli su strada, l’attività svolta dal conducente nei 56 giorni precedenti (attualmente sono 28 giorni). Tale obbligo ricade su tutti gli operatori che guidano mezzi assoggettati all'uso del tachigrafo, sia analogico che digitale di ogni generazione (Art. 36 Regolamento U.E 165/2014, come modificato dall’art. 2 del Regolamento UE 1054/2020).

Le carte conducente omologate da luglio 2023, attualmente emesse dalle Camere di Commercio, sono già conformi alle nuove disposizioni in quanto dotate di memoria in grado di registrare i 56 giorni di attività, non necessitano pertanto di alcuna modifica o documentazione aggiuntiva.
Si forniscono di seguito alcune informazioni di dettaglio per una corretta valutazione sulla eventuale necessità di sostituire la carta di cui si dispone.
Le carte tachigrafiche attualmente in circolazione sono di due tipologie e tutte di generazione 2.
La tipologia è riconoscibile attraverso i seguenti codici di omologazione presenti sul retro delle carte:

  • le carte G2V1 recano il codice: E 3 1003
  • le carte G2V2 (rilasciate a partire dal 21 luglio 2023) recano il codice: E 3 1004

Le carte G2V2, di ultima generazione, garantiscono la registrazione corretta dei dati oggetto del controllo esteso ai 56 giorni di attività.
Anche le carte G2V1 possono consentire la registrazione di 56 o più giorni di attività, ma la situazione può variare in base all’uso che della carta viene fatto dal conducente, in relazione allo svolgimento della sua attività. Infatti, gli eventuali inserimenti manuali di parametri aggiuntivi (ad esempio per attività che comportano la registrazione di spostamenti su traghetto/treno, attraversamento di frontiera, carico/scarico merci), potrebbero diminuire la capacità di memoria della carta e non rendere disponibili i dati per tutte le giornate da documentare. In tal caso sarebbe necessario ricorrere alle stampe dei giorni mancanti per arrivare ai 56 previsti dalla norma.
E’ da precisare, inoltre, che la normativa non prevede un obbligo specifico di adeguamento della Carta al nuovo standard G2V2, ma i Conducenti che dispongono di versioni di Carta precedenti all'attuale modello G2V2, possono volontariamente sostituirla con una di ultimissima generazione presentando una richiesta di rinnovo (barrare la casella “altri casi”) presso la Camera di Commercio competente.

In tal caso si ricorda che il nuovo rilascio è sottoposto al pagamento di diritti di segreteria
di euro 37,00
e che l'interessato dovrà ritirare allo sportello la nuova Carta e contestualmente restituire la carta modificata, non potendo in alcun modo possedere contemporaneamente due carte in corso di validità.
Prima di riconsegnare la carta modificata, è obbligatorio scaricare tutti i dati in essa contenuti. Una copia cartacea delle registrazioni, che copra i 56 giorni richiesti, dovrà essere conservata a bordo del mezzo per garantire il rispetto delle normative durante eventuali controlli.
Lo sportello camerale “Carte Tachigrafiche” rimane a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento riguardante il rilascio delle carte tachigrafiche (per informazioni telefoniche chiamare il numero 0376/234342 il lunedì dalle 14.30 alle 16.30, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30).
Ulteriori informazioni sul tachigrafo digitale sono disponibili alla  pagina dedicata del nostro sito internet e nel Portale Unioncamere .
Appuntamenti per la presentazione delle domande di carta tachigrafica prenotabili dall’agenda appositamente predisposta nello Sportello Virtuale.


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