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Camera di Commercio di Mantova
HOME > Registro imprese > Bolli, diritti e costi > Errata indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo

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Errata indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo

Gli addetti camerali all’istruttoria delle pratiche telematiche non possono intervenire in correzione degli importi indicati dall’utente, al momento della spedizione della pratica, nella maschera di gestione degli importi di Telemaco. Tale divieto di correzione (sia in aumento, sia in diminuzione o addirittura eliminando l’imposta di bollo auto addebitata anche in caso di pratiche esenti per legge) è tassativamente previsto dal combinato disposto degli articoli 19, 31 e 37 della Disciplina dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Fanno eccezione a questa regola:

  • i casi in cui sia accertata un incongruenza tra quanto indicato nella distinta e quanto inserito in "gestione importi", poichè prevale quanto dichiarato nella distinta;
  • i casi in cui il sistema informatico non permetta all’utente di inserire l’importo corretto e tali situazioni sono quelle espressamente individuate nei Casi particolari di importi relativi all’assolvimento dell’imposta di bollo nei quali il personale camerale procederà ad addebitare l’esatto importo dell’imposta di bollo previsto per l’adempimento in questione;
  • l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione all'Albo Regionale delle cooperative sociali;
  • le domande presentate dalle società iscritte nella sezione speciale con la qualifica di start-up innovativa o di incubatore di certificato (ad eccezione dei trasferimenti di partecipazioni di SRL).

Casi di errata indicazione dell’imposta di bollo sul modello “DISTINTA”

- Adempimento soggetto a bollo ma trasmesso con comunicazione esente bollo

Il Registro imprese di Mantova non sospende l’istanza per il mancato assolvimento dell’imposta di bollo: la domanda trasmessa per errore con modalità esente bollo (es. domanda di cancellazione dell’impresa individuale dal registro imprese) viene evasa da questo registro imprese e inviata per la regolarizzazione ai competenti Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate [ex Uffici del registro], segnalando nelle note della ricevuta di protocollazione che “ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, la domanda sarà trasmessa al competente Ufficio del registro per la regolarizzazione”.

- Domanda in bollo assolta con M.U.I. ma non corretta

I casi più frequenti sono rappresentati dalle domande di:

  1. iscrizione degli atti di trasferimento d’azienda (escluso il conferimento d'azienda);
  2. procure;
  3. trasferimenti di partecipazioni di s.r.l.;
  4. atti di fusione/scissione presentati dalle società incorporate/scisse;

nelle quali il Notaio indica la modalità di assolvimento del bollo tramite M.U.I.

Questa modalità non è corretta in quanto, per i casi di cui ai numeri 1, 2 e 3, la tariffa dell'imposta di bollo non prevede che il bollo forfettario versato tramite M.U.I. in sede di registrazione assolva anche il bollo dovuto per le formalità al registro imprese (art. 1, comma 1-bis, numeri 2,3 e 4 tariffa D.P.R. 26/10/1972, n. 642); per il caso numero 4 (atti di fusione/scissione) l'imposta di bollo va applicata su tutte le domande di iscrizione dell'atto di fusione (art. 2504 c.c.) o di scissione (artt. 2506 ter e 2504 c.c.) in misura ordinaria a seconda della natura giuridica dell'impresa partecipante all'operazione (euro 59,00 se società di persone, euro 65,00 se società di capitali), ad eccezione della domanda presentata dalla società incorporante o beneficiaria per la quale assolta è tramite M.u.i. - Modello unico informatico (parere dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Emilia Romagna 7 aprile 2009).

La domanda trasmessa con M.U.I. viene evasa da questo registro imprese e inviata per la regolarizzazione ai competenti Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate [ex Uffici del registro], ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 26/10/1972, n. 642. Per maggiori informazioni vedasi anche le Risoluzioni A.E. n. 353/E del 5/12/2007 e n. 194/E del 16/5/2008.

- Adempimento esente bollo ma trasmesso con assolvimento del bollo - Rimborsi

Nel caso in cui la denuncia sia stata trasmessa con assolvimento del bollo anche se relativa ad un adempimento che per legge è esente da bollo (es. inizio attività da parte di società o più in generale le denunce al R.E.A.), la stessa viene evasa.
La domanda di rimborso delle somme erroneamente versate a titolo di imposta di bollo va presentata a questa Camera di commercio utilizzando l'apposito modulo da trasmettere all'indirizzo PEC cciaa@mn.legalmail.camcom.it (Risoluzione n. 125/E del 13.10.2017 della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate).