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Ravvedimento operoso per il diritto annuale

L'istituto del ravvedimento operoso consente di sanare spontaneamente la violazione di norme tributarie mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.
L'art. 6 del Decreto interministeriale n. 54 del 27 gennaio 2005 (Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio), definisce le seguenti misure di sanzione ridotta da applicare all'istituto del ravvedimento operoso con riferimento alle violazioni relative al pagamento del diritto annuale:

  • 1/8 del 30% (3,75%) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento - ravvedimento breve; 
  • 1/5 del 30% (6%) se il versamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di versamento – ravvedimento lungo. 

La riduzione delle aliquote per ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997, così come disposto dal Decreto Legge 185/2008 e successivamente dalla Legge 220/2010, non comporta l'automatica modifica del comma 1 lettere a) e b) articolo 6 del Decreto 54/2005 il quale fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili al diritto annuale. (Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare n. 16919 del 06/02/2015 e nota circolare n. 62417 del 30/12/2008).

Termine per effettuare il ravvedimento   
Il ravvedimento operoso può essere eseguito entro un anno dalla commissione della violazione, ovvero entro un anno dal termine di versamento del diritto annuale per l'impresa in questione.
Possono accedere al ravvedimento tutti i contribuenti a condizione che la violazione non sia stata già contestata e non siano prescritti i termini di adesione di cui sopra.
Si rammenta che:

  • le imprese iscritte in corso d'anno sono tenute a versare il diritto entro 30 giorni dal momento di presentazione della domanda di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese;
  • le imprese già iscritte al 1° gennaio versano il diritto annuale entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Le imprese che dispongono di un termine di versamento dell'acconto dipendente da una data di chiusura dell'esercizio non coincidente con il 31/12 sono legittimate ad effettuare il versamento del diritto annuale nei diversi termini loro prescritti, senza dover versare l'interesse dello 0,40% e senza incorrere in altre sanzioni ammnistrative tributarie.

Calcola il ravvedimento operoso 2023 per le nuove imprese (apre documento in formato xls 11 kB -  apre documento in formato ods 34 kB )
Calcola il ravvedimento operoso 2023 per le imprese già iscritte al 1° gennaio (apre documento in formato xls 12 kB - apre documento in formato ods 36 kB )
Calcola il ravvedimento operoso 2024 per le nuove imprese (apre documento in formato xls 11 kB -  apre documento in formato ods 34 kB )

Importi da versare   
Per gli importi del diritto annuale da versare si fa riferimento agli importi fissati annualmente con i decreti del Sviluppo Economico ora Ministero delle Imprese e del made in Italy.

Gli interessi moratori devono essere calcolati commisurandoli al diritto camerale non versato, al tasso legale annuo, con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine entro cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato al giorno in cui lo stesso viene effettivamente eseguito. Il tasso legale da applicare è pari al 5% annuo dal 1° gennaio 2023 (Decreto Ministeriale 13/12/2022) e al 2,5% annuo dal 1° gennaio 2024 (Decreto Ministeriale del 29/11/2023).

Sono previste due fattispecie di ravvedimento, differenziate per l'importo della sanzione in misura ridotta:

  • ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento del tributo, con sanzione ridotta a 1/8 del minimo pari al 30% (ossia una sanzione del 3,75% sull'importo omesso del diritto annuale);
  • ravvedimento lungo, entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di versamento del tributo, con sanzione ridotta ad 1/5 del minimo pari al 30% (ossia una sanzione del 6% sull'importo omesso del diritto annuale).

Il termine da cui far partire il ravvedimento (art. 6 D.M. 54 del 27/1/2005) decorre dal termine ordinario di versamento. Pertanto:

  • il termine ultimo per il ravvedimento scade esattamente dopo un anno. Ad esempio, per le imprese già iscritte, tenute a versare il primo acconto delle imposte 2022 entro il 30 giugno 2022 il termine ultimo per il ravvedimento 2022 è il 30 giugno 2023;
  • le imprese già esistenti possono versare il diritto annuale entro i 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria maggiorando il versamento dell'interesse corrispettivo dello 0,40% o, in alternativa facendo ricorso al ravvedimento breve. Decorso questo termine, l'impresa può ricorrere esclusivamente al ravvedimento lungo;
  • le imprese di nuova iscrizione, che devono pagare il diritto entro il 30° giorno dalla presentazione della domanda di iscrizione, dal 31° giorno al 60° giorno possono effettuare il ravvedimento breve, mentre dal 61° giorno a 1 anno e 30 giorni dalla presentazione della domanda possono effettuare il ravvedimento lungo.

Modalità di versamento  
Il ravvedimento operoso si esegue mediante il contestuale pagamento:

  • dell'importo del diritto annuale dovuto;
  • degli interessi di mora calcolati al tasso legale annuo con maturazione giornaliera;
  • della sanzione in misura ridotta:
  • nel ravvedimento breve pari al 3,75% calcolato sull'importo omesso del diritto annuale;
  • nel ravvedimento lungo pari al 6% calcolato sull'importo omesso del diritto annuale.

Il pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi va effettuato con modello F24, compilando la sezione IMU e altri Enti Locali codice ente MN, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 3850 per il tributo;
  • 3851 per gli interessi di mora (non compensabile);
  • 3852 per la sanzione (non compensabile).

L'anno di riferimento da indicare per tutti e tre i codici tributo è l'anno di imposta cui si riferisce il versamento (ad esempio: per un omesso versamento 2022 l'anno riferimento è il 2022 per tutti e tre i codici) e non l'anno in cui si procede alla regolarizzazione.

I codici tributo 3851 e 3852 non sono compensabili secondo espressa indicazione della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23 maggio 2003 che ha istituito i suddetti codici.
Si ricorda che il pagamento del diritto annuale è condizione necessaria – dal 1° gennaio dell'anno successivo – al rilascio delle certificazioni da parte dell'ufficio del Registro delle Imprese (art. 24, comma 35 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449).

ATTENZIONE: il codice tributo 8911 "Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e all'IVA" non può essere utilizzato per il pagamento della sanzione relativa al diritto annuale; se erroneamente utilizzato non sana la violazione.

Diritto annuale dell'anno 2019 e precedenti: sono state emesse cartelle di pagamento per cui non si può più procedere a versamenti con modello F24, ma solo pagare la cartella già comprensiva di sanzioni e interessi, all'Agente della riscossione competente.

Dove andare

UFFICIO RAGIONERIA
Via Pietro Fortunato Calvi, 28
46100 Mantova
Tel. 0376234252/253 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 per controlli sulla posizione REA e prenotazione appuntamenti
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