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Camera di Commercio di Mantova
HOME > Diritto annuale > Diritto annuale 2021 per le imprese iscritte al 1° gennaio 2021

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Proroga pagamento diritto annuale 2021 per i contribuenti soggetti agli ISA

L'art. 1 del DPCM 28 giugno 2021 (Icona pdf - scritta su fondo verde - 93 kB), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021, ha previsto la proroga dei versamenti per i soggetti interessati dagli indici di affidabilità fiscale (ISA) entro il 20 luglio 2021 senza alcuna maggiorazione.

La proroga riguarda tutti i contribuenti che svolgono in forma d'impresa le attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, quanti presentano casi di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’art. 27, c. 1, del D.L. n. 28 del 6/7/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111 del 15/7/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, cc. da 54 a 89 della L. n. 190 del 23/12/2014, i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del T.U. delle imposte sui redditi, aventi i requisiti di cui in premessa.

Il Ministero delle Sviluppo Economico con nota prot. n. 201219 del 2 luglio 2021 (Icona pdf - scritta su fondo verde - 584 kB) ha comunicato che la proroga stabilita con il DPCM sopra richiamato si applica anche al versamento del diritto annuale 2021 effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione della norma sopra citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie.

Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2021, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40% oppure avvalersi del ravvedimento operoso che consente di applicare una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

Per i medesimi soggetti, l’art. 9 ter del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni nella L. 23 luglio 2021 n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.176 del 24-07-2021, in deroga a quanto disposto dall’art. 17, comma 2 del regolamento di cui al D.P.R. 435/2001, ha prorogato al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.

Il Ministero delle Sviluppo Economico con nota prot. n. 0227788 del 28 luglio 2021 (Icona pdf - scritta su fondo verde - 354 Kb) ha comunicato che detta proroga si applica anche al versamento del diritto annuale 2021 effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione della norma sopra citata.

La proroga al 15 settembre 2021 non prevede la possibilità di beneficiare dell’ulteriore differimento ai 30 giorni successivi applicando lo 0,40% di maggiorazione.

Decorso il termine del 15 settembre occorre avvalersi del ravvedimento operoso.