Pubblicato su gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2025 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025 recante l'approvazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2025, da utilizzare per le dichiarazioni riferite al 2024.
In base all'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni dalla data di pubblicazione, pertanto la scadenza per la presentazione del MUD è fissata al 28 giugno 2025.
Pubblicato su gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2025 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025 recante l'approvazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2025, da utilizzare per le dichiarazioni riferite al 2024.
In base all'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni dalla data di pubblicazione, pertanto la scadenza per la presentazione del MUD è fissata al 28 giugno 2025.
Decreto e allegati con modelli e istruzioni sono pubblicati sul sito del Mase MUD - Modello Unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2025
Sintesi degli aggiornamenti MUD 2025 (dati 2024)
Attenzione: dal 2025 l'accesso ai portali dedicati alla compilazione e all'invio delle dichiarazioni può avvenire esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS. Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password potranno recuperare, dopo l'accesso tramite SPID, CIE o CNS, le dichiarazioni compilate negli anni passati, con la funzionalità “Collega utenti user/password”.
Il Mud è articolato in sei comunicazioni:
Il D.P.C.M. dispone che "Sono esonerati dall’obbligo di presentazione:
- gIi imprenditori agricoIi di cui aII’articoIo 2135 deI codice civiIe con un voIume di affari annuo non superiore a euro ottomiIa, Ie imprese che raccoIgono e trasportano i propri rifiuti non pericoIosi, di cui aII’articoIo 212, comma 8 deI D.Igs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericoIosi, Ie imprese e gIi enti produttori iniziaIi che non hanno più di dieci dipendenti.
- Ie imprese e gIi enti produttori di rifiuti non pericoIosi di cui aII’articoIo 184, comma 3, diversi da queIIi indicati aIIe Iettere c), d) e g).
Ai sensi deI combinato disposto deII’articoIo 69 deIIa Iegge 28 dicembre 2015, n. 221 e deI comma 6 deII’articoIo 190 deI D.Igs. 152/2006, gIi imprenditori agricoIi di cui aII’articoIo 2135 deI codice civiIe, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti neII’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02, che producono rifiuti pericoIosi, compresi queIIi aventi codice EER 18.01.03*, reIativi ad aghi, siringhe e oggetti tagIienti usati, quando obbIigati aIIa comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni deI formuIario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti daII’articoIo 193 deI citato decreto IegisIativo, o del documento di conferimento riIasciato neII’ambito deI circuito organizzato di raccoIta di cui aII’articoIo 183 deI D.Igs. 152/2006 e successive modificazioni".
Tutti i soggetti individuati dall'articolo 7, comma 2 bis e dall'articolo 11, comma 3 del D.Lgs 209/2003 e successive modificazioni.
Tutti i soggetti coinvoIti neI cicIo di gestione dei RAEE rientranti neI campo di appIicazione deI D.Lgs. 49/2014 e successive modificazioni.
Comunicazioni con obbligo esclusivo di trasmissione telematica tramite il portale www.mudtelematico.it: Comunicazione Rifiuti (non semplificata), Comunicazione Veicoli fuori uso, Comunicazione Imballaggi, Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche
Le dichiarazioni vanno inviate esclusivamente dal portale www.mudtelematico.it, secondo le indicazioni riportate su questo sito.
E' necessario il possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell'invio.
Tutte le istruzioni e il software per l'invio sono disponibili su mudtelematico.it
Va compilata e inviata dal sito www.registroaee.it.
Possono presentare il Mud Rifiuti tramite la Comunicazione Rifiuti semplificata (in alternativa all'invio telematico) i soggetti per i quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
La Comunicazione Rifiuti Semplificata va presentata via PEC, seguendo tale procedura:
Ogni e-mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione Mud e dovrà riportare nell'oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante. La casella PEC non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione Mud composta come sopra descritto.
Attenzione: comunicazioni effettuate con modalità diverse saranno considerate inesatte.
A completamento dell'invio, il dichiarante riceverà via PEC una ricevuta di accettazione e una ricevuta di avvenuta consegna. Solo la presenza di entrambe le ricevute consente di attestare l'avvenuta consegna della comunicazione.
Se la comunicazione presenta anomalie che la rendono non conforme, l'utente riceverà una segnalazione in tal senso e dovrà trasmettere nuovamente la comunicazione.
Tutte le informazioni sono sul sito Mud Semplificato
La comunicazione va compilata e presentata per via telematica da mudcomuni.it.
I soggetti che per effetto dell’articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006 si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche possono trasmettere la Comunicazione Rifiuti Urbani unicamente per via telematica.
I soggetti che non dispongono di firma digitale o non sono in grado di effettuare on line il versamento dei diritti di segreteria adempiono all'obbligo con spedizione via PEC, seguendo questa procedura:
Ogni e-mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione Mud e dovrà riportare nell'oggetto esclusivamente il codice fiscale dell'ente dichiarante.
Attenzione: comunicazioni effettuate con modalità diverse saranno considerate inesatte. Non è ammessa la spedizione postale.
I diritti di segreteria sono così ripartiti:
Non sono previsti diritti di segreteria per la Comunicazione AEE.
In base all'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni dalla data di pubblicazione del D.P.C.M. dedicato, pertanto la scadenza per la presentazione del MUD è fissata al 28 giugno 2025.
Attenzione: sono previste sanzioni per l'omessa o ritardata presentazione.
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