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Scadenza Mud 2025

Pubblicato su gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2025 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025 recante l'approvazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2025, da utilizzare per le dichiarazioni riferite al 2024.
In base all'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni dalla data di pubblicazione, pertanto la scadenza per la presentazione del MUD è fissata al 28 giugno 2025.

Mud 2025

Pubblicato su gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2025 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025 recante l'approvazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2025, da utilizzare per le dichiarazioni riferite al 2024.
In base all'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni dalla data di pubblicazione, pertanto la scadenza per la presentazione del MUD è fissata al 28 giugno 2025.

Decreto e allegati con modelli e istruzioni sono pubblicati sul sito del Mase MUD - Modello Unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2025

Sintesi degli aggiornamenti MUD 2025 (dati 2024)

Attenzione: dal 2025 l'accesso ai portali dedicati alla compilazione e all'invio delle dichiarazioni può avvenire esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS. Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password potranno recuperare, dopo l'accesso tramite SPID, CIE o CNS, le dichiarazioni compilate negli anni passati, con la funzionalità “Collega utenti user/password”.

Il Mud è articolato in sei comunicazioni:

  1. Comunicazione Rifiuti
  2. Comunicazione Veicoli fuori uso
  3. Comunicazione Imballaggi (Sezione Consorzi e Sezione Gestori di rifiuti di imballaggio)
  4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  5. Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione
  6. Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Soggetti obbligati

Comunicazione Rifiuti

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori iniziaIi di rifiuti non pericolosi di cui all'articoIo 184 comma 3 lettere c), d) e g) deI D.Lgs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti
  • Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particoIari tipoIogie di rifiuti, a esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi
  • Gestori deI servizio pubblico di raccoIta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articoIo 183 comma 1 Iettera pp) deI D.Lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciaIi, ai sensi dell’articoIo 189, comma 4, deI D.Lgs. 152/2006.

Il D.P.C.M. dispone che "Sono esonerati dall’obbligo di presentazione:
- gIi imprenditori agricoIi di cui aII’articoIo 2135 deI codice civiIe con un voIume di affari annuo non superiore a euro ottomiIa, Ie imprese che raccoIgono e trasportano i propri rifiuti non pericoIosi, di cui aII’articoIo 212, comma 8 deI D.Igs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericoIosi, Ie imprese e gIi enti produttori iniziaIi che non hanno più di dieci dipendenti.
- Ie imprese e gIi enti produttori di rifiuti non pericoIosi di cui aII’articoIo 184, comma 3, diversi da queIIi indicati aIIe Iettere c), d) e g).
Ai sensi deI combinato disposto deII’articoIo 69 deIIa Iegge 28 dicembre 2015, n. 221 e deI comma 6 deII’articoIo 190 deI D.Igs. 152/2006, gIi imprenditori agricoIi di cui aII’articoIo 2135 deI codice civiIe, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti neII’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02, che producono rifiuti pericoIosi, compresi queIIi aventi codice EER 18.01.03*, reIativi ad aghi, siringhe e oggetti tagIienti usati, quando obbIigati aIIa comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni deI formuIario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti daII’articoIo 193 deI citato decreto IegisIativo, o del documento di conferimento riIasciato neII’ambito deI circuito organizzato di raccoIta di cui aII’articoIo 183 deI D.Igs. 152/2006 e successive modificazioni".

Comunicazione Veicoli fuori uso

Tutti i soggetti individuati dall'articolo 7, comma 2 bis e dall'articolo 11, comma 3 del  D.Lgs 209/2003 e successive modificazioni.

Comunicazione Imballaggi

  • Sezione Consorzi:
    • Consorzio nazionale degli imbaIIaggi di cui aII'articoIo 224 deI D.Lgs. 152/2006
    • soggetti di cui aII'articoIo 221, comma 3, Iettere a) e c) deI D.Lgs. 152/2006, per coIoro che hanno aderito ai sistemi gestionaIi ivi previsti
  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imbaIIaggio di cui aII’aIIegato B e C deIIa parte IV deI D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche intercorse.

Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Tutti i soggetti coinvoIti neI cicIo di gestione dei RAEE rientranti neI campo di appIicazione deI D.Lgs. 49/2014 e successive modificazioni.

Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche

  • Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro AEE;
  • Sistemi di gestione collettivi.

Comunicazione Rifiuti urbani e raccolti in convenzione

I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Comune o soggetti da questo delegati).

Come si presenta

Comunicazioni con obbligo esclusivo di trasmissione telematica tramite il portale www.mudtelematico.it: Comunicazione Rifiuti (non semplificata), Comunicazione Veicoli fuori uso, Comunicazione Imballaggi, Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Le dichiarazioni vanno inviate esclusivamente dal portale www.mudtelematico.it, secondo le indicazioni riportate su questo sito. 

E' necessario il possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell'invio.

Tutte le istruzioni e il software per l'invio sono disponibili su mudtelematico.it

Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)

Va compilata e inviata dal sito www.registroaee.it

Comunicazione Rifiuti semplificata

Possono presentare il Mud Rifiuti tramite la Comunicazione Rifiuti semplificata (in alternativa all'invio telematico) i soggetti per i quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di sette rifiuti
  • i rifiuti sono prodotti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione
  • per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari
  • conferiscono i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.

La Comunicazione Rifiuti Semplificata va presentata via PEC, seguendo tale procedura: 

  1. compilare la comunicazione sul portale mudsemplificato.ecocerved.it
  2. stampare la Comunicazione Rifiuti semplificata e firmarla
  3. versare i diritti di segreteria
  4. creare, con scansione, un solo documento in formato pdf contenente:
  • copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante
  • copia dell'attestato di versamento dei diritti di segreteria alla Camera di commercio territorialmente competente
  • copia del documento di identità del sottoscrittore (se la comunicazione è firmata digitalmente, non è necessario inserire la copia del documento d'identità)
  1. trasmettere all'indirizzo comunicazionemud@pec.it il file.pdf così ottenuto.

Ogni e-mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione Mud e dovrà riportare nell'oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante. La casella PEC non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione Mud composta come sopra descritto.

Attenzione: comunicazioni effettuate con modalità diverse saranno considerate inesatte.

A completamento dell'invio, il dichiarante riceverà via PEC una ricevuta di accettazione e una ricevuta di avvenuta consegna. Solo la presenza di entrambe le ricevute consente di attestare l'avvenuta consegna della comunicazione.

Se la comunicazione presenta anomalie che la rendono non conforme, l'utente riceverà una segnalazione in tal senso e dovrà trasmettere nuovamente la comunicazione.

Scarica le istruzioni

Tutte le informazioni sono sul sito Mud Semplificato
 

Comunicazione Rifiuti urbani e raccolti in convenzione

La comunicazione va compilata e presentata per via telematica da mudcomuni.it
I soggetti che per effetto dell’articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006 si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche possono trasmettere la Comunicazione Rifiuti Urbani unicamente per via telematica.

I soggetti che non dispongono di firma digitale o non sono in grado di effettuare on line il versamento dei diritti di segreteria adempiono all'obbligo con spedizione via PEC, seguendo questa procedura:

  1. compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale mudcomuni.it
  2. stampare la sezione anagrafica prodotta automaticamente, che dovrà essere firmata dal legale rappresentante o suo delegato 
  3. trasformare il documento cartaceo in file pdf
  4. predisporre un unico file in.pdf comprendente:
  • copia della sezione anagrafica firmata in modo autografo dal dichiarante
  • copia dell'attestato di versamento dei diritti di segreteria alla Camera di commercio territorialmente competente 
  • copia del documento di identità del sottoscrittore (non necessaria se il file PDF è firmato digitalmente).
  1. trasmettere via PEC all'indirizzo comunicazioneMUD@pec.it il file in pdf così ottenuto.

Ogni e-mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione Mud e dovrà riportare nell'oggetto esclusivamente il codice fiscale dell'ente dichiarante. 

Attenzione: comunicazioni effettuate con modalità diverse saranno considerate inesatte. Non è ammessa la spedizione postale. 
 

Costi e modalità di pagamento

I diritti di segreteria sono così ripartiti:

  • Euro 15,00 per la Comunicazione Rifiuti Semplificata e la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione trasmesse via PEC, da versare esclusivamente con l'avviso di pagamento pagoPA generato direttamente nella piattaforma di compilazione
  • Euro 10,00 per le dichiarazioni presentate per via telematica, da versare con carta di credito, Telemaco Pay o pagoPA.

Non sono previsti diritti di segreteria per la Comunicazione AEE.

Scadenza

In base all'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni dalla data di pubblicazione del D.P.C.M. dedicato, pertanto la scadenza per la presentazione del MUD è fissata al 28 giugno 2025.

Attenzione: sono previste sanzioni per l'omessa o ritardata presentazione.

Principale normativa di riferimento

  • legge 25 gennaio 1994, n. 70
  • decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni
  • decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche e integrazioni
  • decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e successive modifiche e integrazioni
  • decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 gennaio 2025

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