Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il Comunicato Stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 91 dell'11.06.2010 con cui si dà notizia che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato in data 10.06.2010, e successiva nota del 23/06/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, è stata prevista la proroga del termine del pagamento del primo acconto delle imposte per l'anno 2010 a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore.
La scadenza del 16 giugno 2010 è pertanto rinviata al 6 luglio 2010.
I contribuenti potranno effettuare i versamenti dovuti dal 7 luglio al 5 agosto maggiorandoli della percentuale dello 0,40% a titolo di interesse. Le scadenze sopra indicate sono applicabili anche al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio.
Le scadenze per il pagamento del diritto annuale per le imprese soggette agli studi di settore sono pertanto le seguenti:
Per i contribuenti non soggetti agli studi di settore rimane valida la scadenza del 16 giugno 2010, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40%.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 22 dicembre 2009 (, 1Mb), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2010, ha determinato gli importi per l'anno 2010 del diritto annuale da applicare alle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese a favore delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
La Camera di commercio di Mantova, come consentito dalla Legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e in attuazione della deliberazione di Consiglio n. 10 del 12 novembre 2009, applica una maggiorazione del 10% sugli importi previsti dal Decreto Ministeriale.
Pertanto, sia i soggetti iscritti nella sezione ordinaria che i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese di Mantova, una volta determinato l'importo da versare, dovranno applicare la maggiorazione del 10%.
1 - SOGGETTI ISCRITTI NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE
Sezione speciale Registro Imprese |
Importi da decreto (in euro) |
---|---|
Imprese individuali, società semplici agricole | 88 |
Società semplici non agricole | 144 |
Società di cui all'art. 16 c. 2 D.Lgs.2/2/01 n.96 | 170 |
Unità locali e sedi secondarie di imprese estere | 110 |
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di commercio nel cui territorio è situata l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.
Informativa alle aziende sezione speciale (, 33kb)
2 - SOGGETTI ISCRITTI NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE
Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché iscritte o annotate nella sezione speciale, devono pagare, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale, un diritto commisurato al fatturato dell'esercizio 2009 mediante l'applicazione di aliquote a scaglioni successivi dello stesso fatturato.
Il fatturato è determinato secondo l'indicazione della circolare ministeriale n. 19230 del 03/03/2009 .
Il calcolo del fatturato riguarda non solo le società di capitali, ma tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria (imprese individuali, società cooperative, società di persone, consorzi, ecc.).
L'importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2009 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.
Tabella aliquote
Scaglioni di fatturato | Misura fissa e aliquote | |
---|---|---|
da euro | a euro | |
0 | 100.000,00 | euro 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 | 0,001% (fino ad un massimo di euro 40.000,00) |
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di commercio nel cui territorio è situata l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 200 euro (maggiorazione esclusa).
Informativa alle aziende sezione ordinaria (, 34kb)
3 - COME CALCOLARE L'IMPORTO DOVUTO
L'importo dovuto per ogni impresa iscritta (come da nota circolare n. 19230 del 03/03/2009 del Ministero dello Sviluppo) alla Camera di commercio di Mantova si determina nel seguente modo:
foglio di calcolo diritto annuale 2010
4 - TERMINI PER IL VERSAMENTO E SANZIONI PER TARDATO PAGAMENTO
Il diritto deve essere versato in unica soluzione e può essere compensato con eventuali crediti di imposta.
Il termine per il pagamento del diritto coincide con il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, di norma, con il 16 giugno 2010 ovvero diverso termine previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.
Per i pagamenti effettuati oltre il termine ordinario, ma entro i 30 giorni successivi, si applica la maggiorazione dello 0,40%, esposto e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.
La maggiorazione dello 0,40% deve essere applicata a tutti i pagamenti effettuati entro il 30° giorno successivo al termine ordinario, anche a quelli eseguiti in compensazione di crediti vantati per altri tributi (art. 3 della circolare 3587/C del 20 giugno 2005 del Ministero delle attività produttive).
A partire dal 31° giorno si applicano le sanzioni previste dalla legge nei casi di tardivo od omesso versamento: sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 54/2005 e dal Regolamento camerale sulle sanzioni, approvato con delibera di Consiglio n. 5 del 26 aprile 2006 ed in vigore dal 25 maggio 2006. Si ricorda che entro un anno dal termine ordinario di versamento è possibile regolarizzare la posizione effettuando il ravvedimento operoso.
5- RAVVEDIMENTO
Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare n. 62417 fa presente che la riduzione delle aliquote per ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 così come disposto dal Decreto Legge 185/2008 non comporta l'automatica modifica del comma 1 lettere a) e b) articolo 6 del Decreto 54/2005 il quale fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili.
Le aliquote da utilizzarsi per effettuare il ravvedimento operoso in materia di diritto annuale restano quindi quelle indicate dal Decreto Ministeriale n. 54/2005 non trovando applicazione le riduzioni di cui al Decreto Legge n. 185/2008: ravvedimento breve 3,75%, ravvedimento lungo 6%.
Calcola il ravvedimento operoso 2010 (, 24kb -
, 19kb).
6 - SOGGETTI NON TENUTI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2010
Inoltre, non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'articolo 9, comma 2, punto a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ovvero "gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali".
7 - COMPETENZA TERRITORIALE
Destinataria del versamento è la Camera di commercio della provincia in cui è situata la sede e/o l'unità locale dell'impresa e non quella di residenza del soggetto che effettua il versamento.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto della sede è dovuto alla Camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento.
8 - COME SI COMPILA IL MODELLO F24
Il modello F24 è un prospetto suddiviso in sezioni. Per versare il diritto annuale, compilare le sezioni come segue:
sezione | modalità di compilazione |
---|---|
Contribuente | Indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita IVA), i dati anagrafici e il domicilio fiscale. |
Sezione Erario | Non compilare. |
Sezione INPS | Non compilare. |
Sezione Regioni | Non compilare. |
Sezione ICI ed altri tributi locali | Codice ente /codice comune: MN Codice tributo: 3850 Rateazione: non compilare Anno di riferimento: 2010 Importi a debito versati: scrivere l'importo da versare Importi a credito compensati: non compilare. |
Si ricorda che dal 1° gennaio 2007 tutti i soggetti in possesso di partita IVA sono tenuti ad effettuare il versamento con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche.
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