Ai sensi dell'articolo 11, comma 6 e comma 5-ter, punto 1-quater, del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012 ( - 132 kB), convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (
- 84,5 kB), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 07/12/2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, per tutte le imprese aventi sede legale od operativa, principale o secondaria, nel territorio dei comuni di Mantova e Motteggiana e dei comuni della provincia di Mantova figuranti nell'elenco allegato al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 (
- 236 kB) il versamento del diritto annuale 2012, sospeso fino al 30 novembre 2012, deve essere effettuato entro il 20 dicembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi.
Non è richiesta la presentazione della dichiarazione di inagibilità emessa dalle Autorità competenti.
Per le imprese aventi sede operativa (sede legale, unità locale) nei comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco e Viadana, la sospensione è subordinata alla richiesta ( - 538 kB) corredata dall’atto di verificazione dell'autorità pubblica competente attestante l'inagibilità della sede o dell'unità locale.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2012 (, 28 kB), pubblicato sulla G.U. n. 135 del 12 giugno 2012, è stata prevista la proroga del termine del pagamento del primo acconto delle imposte per l'anno 2012 a favore di:
Per tali soggetti le scadenze per il pagamento del diritto annuale sono le seguenti:
Per tutti gli altri soggetti rimane valida la scadenza del 16 giugno (18 giugno per l'anno 2012, in quanto il 16 cade di sabato e il 17 è festivo) con la possibilità di effettuare il versamento entro il 16 luglio 2012 con la maggiorazione dello 0,40%.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 255658 del 27 dicembre 2011 ( - 166 KB), ha confermato per l'anno 2012 le misure del diritto annuale già definite per l'anno 2011.
La Camera di commercio di Mantova, come consentito dalla Legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e in attuazione della deliberazione di Consiglio n. 10 del 12 novembre 2009, applica una maggiorazione del 10% sugli importi previsti dal Decreto Ministeriale.
Pertanto, tutti i soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale, una volta determinato l'importo da versare, dovranno applicare la maggiorazione del 10%.
1 - Soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro Imprese
Le imprese individuali e i soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto in misura fissa.
Le società semplici agricole e non agricole e le società di avvocati anche per l'anno 2012 versano transitoriamente il diritto annuale dovuto nella misura fissa riportata in tabella.
Sezione speciale Registro Imprese | Importi da decreto (in euro) |
---|---|
Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | 88 |
Società semplici agricole | 100 |
Società semplici non agricole | 200 |
Società di cui all'art. 16 c. 2 D.Lgs. 2/2/01 n. 96 | 200 |
Unità locali e sedi secondarie di imprese estere | 110 |
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di commercio nel cui territorio è situata l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.
Informativa alle aziende sezione speciale ( - 35 kB)
2 - Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese
Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché iscritte o annotate nella sezione speciale, versano un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio 2011 mediante l'applicazione di aliquote a scaglioni successivi dello stesso fatturato.
Il fatturato è determinato secondo l'indicazione della circolare ministeriale n. 19230 del 03/03/2009 ( - 5,82 MB).
Il calcolo del fatturato riguarda non solo le società di capitali, ma tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società cooperative, società di persone, consorzi, ecc.).
L'importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2011 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.
Tabella aliquote
Scaglioni di fatturato | Misura fissa e aliquote | |
---|---|---|
da euro | a euro | |
0 | 100.000,00 | euro 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 | 0,001% (fino ad un massimo di euro 40.000,00) |
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di commercio nel cui territorio è situata l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 200 euro (maggiorazione esclusa).
Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese versano un diritto fisso pari a € 200 per la sede e € 40 per ciascuna unità locale (maggiorazione esclusa).
Informativa alle aziende sezione ordinaria ( - 35 kB)
3 - Soggetti iscritti al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo)
I soggetti iscritti al R.E.A. sono tenuti al pagamento di un diritto fisso pari a € 33 (comprensivo della maggiorazione del 10%).
Informativa ai soggetti iscritti al R.E.A. ( - 28 kB)
4 - Come calcolare l'importo dovuto
L'importo dovuto per ogni impresa iscritta (come da nota circolare n. 19230 del 03/03/2009 ( - 5,82 MB) del Ministero dello Sviluppo) alla Camera di commercio di Mantova si determina nel seguente modo:
foglio di calcolo diritto annuale 2012 ( - 42 kB)
foglio di calcolo diritto annuale 2012 ( - 24 kB)
5 - Termini per il versamento e sanzioni per ritardato pagamento
Il diritto deve essere versato in unica soluzione e può essere compensato con eventuali crediti di imposta.
Il termine per il pagamento del diritto coincide con il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, di norma, con il 16 giugno 2012 (18 giugno per l'anno 2012, in quanto il 16 cade di sabato e il 17 è festivo) ovvero diverso termine previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.
Per i pagamenti effettuati oltre il termine ordinario, ma entro i 30 giorni successivi, si applica la maggiorazione dello 0,40%, esposto e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.
La maggiorazione dello 0,40% deve essere applicata a tutti i pagamenti effettuati entro il 30° giorno successivo al termine ordinario, anche a quelli eseguiti in compensazione di crediti vantati per altri tributi (art. 3 della circolare 3587/C del 20 giugno 2005 del Ministero delle attività produttive).
A partire dal 31° giorno si applicano le sanzioni previste dalla legge nei casi di tardivo od omesso versamento: sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 54/2005 ( - 5,8 mb) e dal Regolamento camerale sulle sanzioni (
- 49 kb), approvato con delibera di Consiglio n. 5 del 26 aprile 2006 ed in vigore dal 25 maggio 2006. Si ricorda che entro un anno dal termine ordinario di versamento è possibile regolarizzare la posizione effettuando il ravvedimento operoso.
6 - Ravvedimento
Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare n. 62417 del 30/12/2008 (, 116 KB) fa presente che la riduzione delle aliquote per ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 così come disposto dal Decreto Legge 185/2008 non comporta l'automatica modifica del comma 1 lettere a) e b) articolo 6 del Decreto 54/2005 il quale fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili.
Le aliquote da utilizzarsi per effettuare il ravvedimento operoso in materia di diritto annuale restano quindi quelle indicate dal Decreto Ministeriale n. 54/2005 non trovando applicazione le riduzioni di cui al Decreto Legge n. 185/2008: ravvedimento breve 3,75%, ravvedimento lungo 6%.
7 - Soggetti non tenuti al pagamento del diritto annuale 2012
Inoltre, non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'articolo 9, comma 2, punto a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ovvero "gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali".
8 - Competenza territoriale
Destinataria del versamento è la Camera di commercio della provincia in cui è situata la sede e/o l'unità locale dell'impresa e non quella di residenza del soggetto che effettua il versamento.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto della sede è dovuto alla Camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento.
9 - Come si compila il modello F24
Il modello F24 è un prospetto suddiviso in sezioni. Per versare il diritto annuale, compilare le sezioni come segue:
sezione | modalità di compilazione |
---|---|
Contribuente | Indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita IVA), i dati anagrafici e il domicilio fiscale. |
Sezione Erario | Non compilare. |
Sezione INPS | Non compilare. |
Sezione Regioni | Non compilare. |
Sezione ICI ed altri tributi locali | Codice ente / codice comune: MN Codice tributo: 3850 Rateazione: non compilare Anno di riferimento: 2012 Importi a debito versati: scrivere l'importo da versare Importi a credito compensati: non compilare |
Si ricorda che dal 1° gennaio 2007 tutti i soggetti in possesso di partita IVA sono tenuti ad effettuare il versamento con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche.
DIRITTO ANNUALE 2012 per le nuove imprese
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 255658 del 27 dicembre 2011 ( - 116 KB), ha confermato per l'anno 2012 le misure del diritto annuale già definite per l'anno 2011.
Come consentito dalla Legge n° 580 del 29 dicembre 1993 e in attuazione della deliberazione di Consiglio n° 10 del 12 novembre 2009, si applica una maggiorazione del 10% sugli importi fissati.
Le nuove imprese sono tenute - entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione - al versamento dei seguenti importi:
SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE | IMPORTI DECRETO in euro | Importi CCIAA MANTOVA in euro comprensivi della maggiorazione del 10% | |
Sede | Unità locale | ||
Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti | 88 | 97 | 19 |
Società semplici agricole | 100 | 110 | 22 |
Società semplice non agricola | 200 | 220 | 44 |
Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96) | 200 | 220 | 44 |
IMPORTI DECRETO in euro | Importi CCIAA MANTOVA in euro comprensivi della maggiorazione del 10% | ||
Unità locali di imprese estere | 110 | 121 |
SEZIONE ORDINARIA REGISTRO IMPRESE | IMPORTI DECRETO in euro | Importi CCIAA MANTOVA in euro comprensivi della maggiorazione del 10% | |
Sede | Unità locale | ||
Imprese individuali | 200 | 220 | 44 |
Società cooperative | 200 | 220 | 44 |
Consorzi | 200 | 220 | 44 |
Società di persone (S.n.c., S.a.s.) | 200 | 220 | 44 |
Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) | 200 | 220 | 44 |
IMPORTI DECRETO in euro | Importi CCIAA MANTOVA in euro comprensivi della maggiorazione del 10% | ||
Soggeti iscritti solo al REA | 30 | 33 |
Le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2012, appartenenti a imprese già iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto indicato nella tabella su esposta alla sezione "Unità locale" (pari al 20% dell'importo della sede di nuova iscrizione).
Nel caso di contestuale apertura di sede e unità locale o di più unità locali è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 ( - 5,8 MB).
UFFICIO RAGIONERIA
Via Pietro Fortunato Calvi, 28
46100 Mantova
Tel. 0376234000 per informazioni di carattere generale
Tel. 0376234252/253 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 per controlli sulla posizione REA e prenotazione appuntamenti
Per inviare una e-mail consulta la pagina dei contatti o accedi allo sportello virtuale
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
su appuntamento
Se il soggetto interessato autorizza una terza persona a ricevere informazioni questi deve presentare delega scritta e fotocopia documento d’identità in corso di validità sia del soggetto delegante che del soggetto delegato.