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Aziende speciali ed istituzioni degli enti locali: obbligo di iscrizione, e di deposito dei propri bilanci, al Registro delle Imprese o al REA

Entro il 31 maggio di ciascun anno le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali si devono iscrivere, e devono depositare i propri bilanci, al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) - comma 5-bis dell’art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,

Con la circolare n. 3669/C del 15 aprile 2014 e successiva lettera circolare del 29 agosto 2014, sono arrivate, dal Ministero dello Sviluppo Economico, le indicazioni operative in merito sia all’iscrizione nel Registro delle Imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) che al deposito del bilancio d’esercizio da parte dei soggetti in questione.

Questi i punti principali:

  1. le aziende speciali degli enti locali sono tenute ad iscriversi nel Registro delle Imprese; mentre le istituzioni, considerata la loro natura di “organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali” sono tenute ad acquisire un proprio autonomo numero di codice fiscale e ad iscriversi nel REA;
  2. come tutte le altre imprese ed i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese o nel REA, anche loro sono tenute al versamento del diritto annuale in favore della Camera di Commercio competente territorialmente
  3. le modifiche dei dati iscritti nel Registro delle Imprese o annotati nel REA devono essere presentate entro 30 giorni dall’evento/atto; la stessa tempistica vale anche per la cancellazione;
  4. la ritardata od omessa presentazione degli adempimenti pubblicitari entro i termini prescritti comporta rispettivamente, per le aziende speciali l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 2194 c.c.; mentre per le istituzioni le sanzioni previste dalla L. 630/1981.

    NEW: Con lettera circolare del 29 agosto 2014, il MISE ha ritenuto che, in via eccezionale, sarà possibile provvedere agli adempimenti previsti, senza applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge nei casi di ritardata esecuzione, al massimo fino alla data del 31 dicembre 2014.