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Mediatori, agenti e spedizionieri: indicazioni per i ritardatari


Lunedì 30 settembre 2013 è scaduta la proroga per gli adempimenti previsti dai Decreti Ministeriali Sviluppo Economico 26 ottobre 2011 circa la presentazione delle comunicazioni di aggiornamento delle posizioni (regime transitorio) dai soppressi ruoli al registro delle imprese/REA.  
Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3662/C del 10/10/2013 ha indicato alle Camere di Commercio le procedure da attivare nei confronti dei soggetti inadempienti o ritardatari rispetto alle comunicazioni di aggiornamento, c.d. “transitorio”, che gli stessi iscritti agli ex ruoli ed elenchi camerali avrebbero dovuto  presentare al registro imprese/ REA entro il 30/09/2013.

Per tutti coloro che non hanno provveduto entro il termine di legge, il Ministero individua le seguenti procedure:

1. imprese in attività alla data del 12/05/2012

 a) Adempimento spontaneo anche se tardivo. Le imprese possono presentare spontaneamente la comunicazione di aggiornamento della propria posizione dopo il 1° ottobre 2013 e fino al momento di avvio del procedimento camerale di inibizione dell’attività seguendo le stesse modalità di presentazione e di compilazione della pratica già utilizzate per l’adempimento in argomento, ma con due differenze: versamento dei normali diritti di segreteria (per le società non più euro 18,00 ma euro 30,00) e sanzioni per la tardiva denuncia presentata (per gli importi delle sanzioni REA si veda quanto sotto indicato).

 b) Adempimento effettuato a seguito di espressa richiesta di conformazione dell’attività. Le imprese che non hanno aggiornato la loro posizione alla scadenza del termine si trovano ad essere inadempienti e quindi soggette alla inibizione dell’attività esercitata di mediazione, di agenzia o rappresentanza di commercio, di spedizione.
Nei confronti di queste imprese l’Ufficio del Registro Imprese avvia un procedimento camerale di regolarizzazione, seppur tardiva, dell’esercizio delle sopra indicate attività invitando le stesse a conformare, entro un congruo termine, la propria posizione tramite la presentazione telematica della comunicazione di aggiornamento dei dati abilitativi dell’impresa e di quelli relativi al/i preposto/i.
La denuncia di conformazione è esente da bollo, soggetta ai normali diritti di segreteria (euro 18,00 per le imprese individuali ed euro 30,00 per le società) e, per entrambe le procedure di adempimento alle seguenti sanzioni amministrative per tardiva presentazione nel R.E.A. nelle seguenti misure:

  • pratica telematica presentata entro il 30/10/2013 euro 10,00  per il titolare di impresa individuale e per ogni amministratore
  • pratica telematica presentata successivamente al 30/10/2013 euro 51,33 per il titolare di impresa individuale e per ogni amministratore.

 c) Provvedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività. Scaduto il termine assegnato dall’Ufficio per regolarizzare la posizione al Registro Imprese senza la presentazione della pratica di aggiornamento, il Conservatore adotterà il provvedimento di inibizione alla continuazione dell’attività (legge n. 241/1990, articolo 19) con applicazione delle sanzioni per esercizio abusivo dell’attività, così come previsto dalle specifiche normativa di settore (legge n. 39/1989, legge n. 204/1985, legge n. 1441/1942).
Il procedimento di inibizione non sarà avviato per quelle imprese che risultavano “formalmente” attive alla data del 12/05/2012 ma che si trovano anche in stato di liquidazione, o di fallimento e di liquidazione coatta, salvo che non sia stata espressamente autorizzata la prosecuzione dell’attività.

 2. Persone fisiche iscritte all’ex ruolo dei mediatori o degli agenti e rappresentanti di commercio alla data del 12/05/2012

Le persone fisiche iscritte all’ex ruolo dei mediatori o degli agenti e rappresentanti di commercio alla data del 12/05/2012, che non hanno aggiornato telematicamente la loro posizione nell’apposita sezione del R.E.A., sono definitivamente decadute dalla possibilità di presentazione della comunicazione, ma potranno utilmente far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo quale requisito abilitante per un futuro avvio dell’attività (se si tratta di mediatori fino al 12/05/2016; se si tratta di agenti/rappresentanti di commercio fino al 12/05/2017).


 

Ai fini della comunicazione si ricorda che:

  • le sole attività che rientrano nell’obbligo delle comunicazioni sono quelle di mediazione, di agenzia e/o rappresentanza di commercio e di spedizione (non rientrano nel campo di applicazione i procacciatori d’affari, i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria, i promotori finanziari, gli agenti di assicurazioni, i collaboratori degli agenti in attività finanziaria o dei mediatori creditizi, gli spedizionieri doganali);
  • per la compilazione delle pratiche di aggiornamento presentate con ComunicaStarweb è stata predisposta la guida on line (vedasi in particolare le indicazioni semplificate per le imprese relativamente alla conferma dell’iscrizione al soppresso Ruolo da pag. 8 a pag. 20, e per le persone fisiche relativamente all'iscrizione nell'apposita sezione REA - transitorio - da pag. 3 a pag. 7), mentre per la presentazione delle pratiche di regolarizzazione del cosidetto agente libero si prega di consultare le apposite slide;
  • non devono procedere all'aggiornamento dei dati le imprese che hanno comunicato l'inizio attività di agente e/o rappresentante di commercio, di mediazione o di spedizioniere con data pari o successiva al 12/05/2012.

Inoltre per le verifiche preliminari da effettuare per le comunicazioni di transito è possibile consultare: