Dal 13 febbraio 2013, a seguito della definitiva entrata in vigore del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 218/2012, le Camere di Commercio non sono più autorizzate a rilasciare certificati camerali con dicitura antimafia.
Gli Enti Pubblici ed i gestori di pubblico servizio Stazioni Appaltanti devono acquisire d'ufficio, tramite le Prefetture, la documentazione antimafia necessaria per le procedure di competenza.
Non è previsto il rilascio di alcun tipo di documentazione antimafia a soggetti privati (persone fisiche o giuridiche), i quali, nei casi di seguito indicati, possono sostituire la comunicazione antimafia con una dichiarazione in cui l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011:
a) lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti;
b) provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
c) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
d) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso.