Scioglimento e messa in liquidazione di startup innovativa
Di regola allo scioglimento di una società consegue l'avvio della fase liquidatoria che comporta l’arresto della fase di progettazione e produzione, in linea col principio generale del divieto del compimento di nuovi atti d’impresa. Pertanto la società start-up, potrebbe, a soli fini liquidatori, continuare la commercializzazione quale “atto utile per la liquidazione della società". Ovviamente la sola commercializzazione non consente di considerare tale società in possesso dei requisiti di start-up e ne esclude la permanenza in sezione speciale. Per approfondire vedi il parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 maggio 2019.
Il recente Decreto Semplificazioni ha introdotto delle modifiche agli adempimenti previsti per le start-up innovative iscritte nella sezione speciale. Infatti da quest'anno è prevista un'unica scadenza entro cui effettuare l’inserimento o aggiornamento sulla piattaforma startup.registroimprese.it del proprio profilo (comma 17bis dell’art. 25 D.Lgs. 179/2012) e il deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti e aggiornamento delle informazioni certificate dal RI (comma 15). Per i dettagli consulta l’informativa.