La Legge 124/2017 per il mercato e la concorrenza ai commi 125/127 prevede, a decorrere dall’anno 2018, un obbligo di pubblicità relativo ai contributi pubblici ricevuti da una stessa Pubblica Amministrazione se essi siano liquidati nell’anno in misura uguale o superiore ai 10.000 euro lordi.
1. Associazioni, Fondazioni, Onlus;
2. Imprese tenute al deposito del bilancio d’esercizio (società di capitale,consorzi, cooperative e consorzi di cooperative che esercitino attività d’impresa);
La norma specifica che vanno pubblicati:
1. Sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici di qualsiasi genere ricevuti da PP.AA., Enti Pubblici Economici, società in controllo pubblico diretto o indiretto, società a partecipazione pubblica, purchè di valore complessivo, per ciascun soggetto erogatore, uguale o maggiore di 10.000 euro al lordo d’imposta nell’anno solare. La norma parla di contributi “ricevuti”, ovvero “incassati” nell’esercizio.
1. Associazioni, Fondazioni, Onlus: con pubblicazione sul proprio sito o portale, entro il 28/2 di ogni anno, delle informazioni sugli aiuti ricevuti di valore uguale o maggiore di 10.000 euro, evidenziando: Ente erogatore, somma erogata, motivo della erogazione, riferimento alla L. 124/2017;
2. Imprese che depositano il bilancio d’esercizio al Registro Imprese:
oppure
1. Associazioni, Fondazioni, Onlus: non sono previste dalla norma sanzioni a loro carico;
2. Imprese che depositano il bilancio d’esercizio al Registro Imprese: la revoca, con restituzione, del contributo ricevuto da parte della Amministrazione erogante.