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Sicurezza sul lavoro: dal 1° luglio stop alle autocertificazioni

A far data dal 30 giugno avrà termine il periodo transitorio in base al quale era possibile l’attestazione dell’avvenuta procedura di valutazione dei rischi sul lavoro con la predisposizione di un semplice documento di autocertificazione, per le imprese con un organico inferiore a 10 lavoratori (ferma restando l’impossibilità per alcune attività di procedere all’autocertificazione). Art. 29 comma 5 D.Lgs 81/08 e s.m.i

Entro tale data si dovrà procedere alla trasformazione dell’autocertificazione precedente redatta, in un documento di valutazione vero e proprio.

Il documento DVR

La valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento deve essere fatta dal datore di lavoro in collaborazione del responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del medico competente, (nei casi previsti dall’art.41), e deve contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, con indicazione dei criteri adottati per la valutazione stessa;

b) L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;

c) Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) L’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) L’individuazione delle eventuali mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il non adeguamento del DVR corrisponde ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi esenti nell’ambiente di lavoro.

LE SANZIONI

In caso di violazioni inerenti la stesura del DVR, (art.55 del D.lgs.81/08 - D.lgs.106/09), sono previste le seguenti sanzioni:

1- Per omessa redazione del DVR, violazione art.29, co.1: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro;

2- Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione, protezione e DPI, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità è prevista una ammenda da 2.000 a 4.000 euro;

3- Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento è prevista una ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

La redazione e la presenza del DVR in azienda si configura altresì come obbligo per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.