Ricordiamo la novità relativa alla sospensione feriale dei "termini processuali" 1° agosto - 31 agosto, già diffusa con il comunicato del Conservatore datato 16 aprile 2020.
La sospensione si applica ad alcune fattispecie regolate dal codice civile:
- atti di fusione, scissione da stipulare dopo 60 giorni dalla data d'iscrizione della delibera di fusione, scissione;
- domande di cancellazione da presentare dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla data d'iscrizione del bilancio finale di liquidazione;
- domande di cancellazione di società di persone da presentare dopo il decorso del termine di 2 mesi dalla data di comunicazione del piano di riparto;
- comunicazione degli effetti della trasformazione eterogenea da presentare dopo 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di trasformazione;
- eventuali altri atti per cui sono previsti termini analoghi.
Pertanto i termini per il deposito di questi atti o domande dovranno essere ricalcolati tenendo conto del periodo di sospensione sopra indicato.