Per portare a termine il processo di digitalizzazione nei rapporti tra le PA, le imprese e i professionisti, l’art. 37 del D.L. 76/2020 (convertito in legge n. 120/2020) - Decreto Semplificazioni - prevede l'obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale) entro il 1° ottobre 2020.
Pertanto, tutte le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, ovvero che il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la pratica telematica in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Ricordiamo che la mancata presentazione della pratica telematica comporterà l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l'accertamento di sanzioni pecuniarie maggiorate a carico del titolare dell'impresa individuale e di ciascun amministratore di società.
In particolare la disposizione prevede che, contestualmente all'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, si proceda all'irrogazione della sanzione per le imprese individuali come indicata dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, cioè da 30,00 a 1.548,00 euro (importo accertato in misura ridotta pari ad euro 60,00) e per le società come prevista dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, cioè da 206,00 a 2.064,00 euro (importo accertato in misura ridotta pari ad euro 412,00).
Inoltre, sempre secondo quanto stabilito all’articolo 37, le imprese individuali e le società hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio “domicilio digitale” al momento dell’iscrizione. L’Ufficio del registro che riceve una domanda di iscrizione priva dell’indicazione del domicilio digitale, sospenderà la pratica in attesa che essa sia integrata con l’informazione richiesta.
L'adempimento avviene in forma immediata, semplificata e gratuita (nella distinta RI va indicata l'esenzione dall'imposta di bollo e nell'applet di spedizione i diritti di segreteria pari a 0).
E' necessaria la firma digitale:
Non vengono accettate le pratiche telematiche trasmesse con il modello ministeriale di procura.
Gli applicativi da usare sono il nuovo DIRE, oppure Pratica semplice (servizio dedicato per il titolare dell'impresa individuale e per il legale rappresentante di società muniti di firma digitale).
Si avvisa che nel caso di adempimento multiplo (es. comunicazione dell'indirizzo PEC + variazione della sede dell'impresa) occorre utilizzare ComunicaStarweb o altri applicativi perchè il nuovo DIRE non gestisce al momento queste pratiche; infine si ricorda che la domanda è soggetta all'imposta di bollo e ai diritti di segreteria previsti per l'adempimento diverso da quello della comunicazione della PEC.
Per maggiori informazioni relative alle modalità di presentazione consultare le schede della piattaforma SARI Supporto Specialistico Registro Imprese
NOTA BENE - Validità dell'indirizzo PEC: se la PEC risulta già iscritta, l'impresa verifica che il domicilio digitale sia valido e attivo con il proprio gestore di posta elettronica. Nel caso l'impresa rinnovi lo stesso indirizzo elettronico, già dichiarato al Registro Imprese, NON deve inviare la pratica telematica.